In attesa di conoscere il testo definitivo del DDL STABILITA' che sarà licenziato dal Consiglio dei Ministri e che vedrebbe completamente ristrutturato il sistema della Ricerca Pubblica in Italia con un semplice articolo all'interno di un DECRETO DI SPESA (perché utilizzare un decreto di spesa, se non per risparmiare?)..
In attesa di capire cosa è vero di certi deliri di onnipotenza (anche quando si tratta di governi tecnici e uscenti)...
Nella speranza che le rappresentanze dei lavoratori vengano convocate al più presto vista l'IMPORTANZA DELL'IMPATTO di una tale "Riforma" sull'intero Sistema della Ricerca Pubblica e sul destino di migliaia di precari dei 14/15 enti soppressi (e non chiamatela RIORGANIZZAZIONE...)
Articolo 11
Riordino degli enti di ricerca
1. Al fine di assicurare la piena integrazione e il coordinamento unitario
dell'attività di ricerca del Paese, il sistema della ricerca è organizzato in:
a)Centro nazionale delle ricerche (CNR; di seguito, Centro), di cui ai seguenti
commi;
b)Agenzia per il trasferimento tecnologico, di cui all'articolo 2;
c)Agenzia per il finanziamento della ricerca, di cui all'articolo 3.
b)Agenzia per il trasferimento tecnologico, di cui all'articolo 2;
c)Agenzia per il finanziamento della ricerca, di cui all'articolo 3.
2. È istituito, con sede in Roma, il Centro nazionale delle ricerche (Cnr),
che svolge il ruolo di coordinamento e di rappresentanza unitaria in materia di
ricerca dei seguenti enti.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
l'Istituto nazionale di astrofisica, l'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia, l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale,
l'Istituto nazionale di ricerca metrologica, la Stazione zoologica Anton Dohrn,
l'Istituto italiano di studi germanici, l'Istituto nazionale di alta
matematica, il Museo storico della fisica, il Centro di studi e ricerche
"Enrico Fermi" nonché l'Istituto per lo sviluppo e la formazione
professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, sono soppressi e i relativi organi statutari decadono.
4.Le funzioni e i compiti in materia di ricerca attribuite agli enti di cui
al comma 3 dalla normativa vigente e le inerenti risorse umane, strumentali e
finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i
beni mobili e immobili di proprietà degli enti soppressi sono trasferiti, senza
che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, al
Centro, nei termini di cui al comma 5.
5.Gli organi statutari ordinari e straordinari degli enti di cui al comma
3, ciascuno per le rispettive competenze, assicurano la gestione ordinaria
degli enti soppressi fino a novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, predisponendo e deliberando un'analitica relazione sulla
gestione riferita al periodo dal 1° gennaio 2012 all'entrata in vigore della
presente legge e una relazione sulla gestione ordinaria di chiusura per gli
effetti del presente articolo, nonché un' analitica rappresentazione della
consistenza patrimoniale da trasferire, che dovrà essere sottoposta al
consiglio di amministrazione del Centro per le conseguenti deliberazioni. Ai
componenti degli organi degli enti soppressi i compensi, indennità o altri
emolumenti comunque denominati a loro spettanti sono corrisposti fino alla data
di adozione della deliberazione della relazione di cui al periodo precedente e,
comunque, non oltre novanta giorni dalla data di soppressione.
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